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I requisiti per la nascita di un Condominio

Il condominio è regolamentato dagli articoli che vanno dal 1117 al 1138 del codice civile. Il primo presupposto, essenziale quanto ovvio, è la stessa esistenza del condominio.

 

Le norme che disciplinano il condominio istituiscono tutta una serie di obblighi:

– la partecipazione alle spese condominiali

– rapporti tra vecchi e nuovi condòmini

– limiti e diritti delle parti comuni

– competenze dell’assemblea e dell’amministratore

 

L’art. 1117 del codice civile definisce il condominio come una particolare forma di comunione avente oggetto la proprietà degli edifici, con il diritto di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari e la comunione forzosa delle parti comuni.

 

Possiamo quindi pensare al condominio come a un sistema misto dove convivono proprietà esclusive e proprietà comuni. Ogni abitante si trova dunque nella doppia condizione di essere proprietario e comproprietario.

 

La presenza delle parti comuni è indispensabile per configurare l’esistenza del condominio, perché a loro volta definiscono quali sono le proprietà esclusive. Le parti comuni e le proprietà esclusive devono quindi essere complementari.

 

Non è necessario un formale atto di costituzione: è infatti sufficiente che ci sia un edificio che abbia le unità immobiliari distintamente separate tra loro e, come detto, di alcune parti comuni. La costituzione del condominio avviene dunque in maniera automatica se si verificano questi presupposti.


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