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Come funziona e come cambia la nuova IMU

Da quest’anno la legge di bilancio 2020, nel rispetto del piano anti-evasione, ha introdotto importanti novità che riguardano l’IMU.

La più evidente novità è che l’IMU dal 2020 ingloberà anche la TASI (tributo per i servizi indivisibili), che sarà quindi abolita, anche per evitare una possibile duplicazione d’imposta, vista la somiglianza dei presupposti applicativi tra le due tasse.

 

L’unificazione della Tasi all’IMU è una disposizione dettata anche dalla tendenza alla semplificazione burocratica in atto nel nostro Paese, che agevolerà i contribuenti perché potranno adempiere al pagamento della nuova imposta tramite F24, bollettino postale compatibile con F24 o utilizzando la piattaforma PagoPA.

 

Ciò determina anche l’abolizione dell’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’Aire, per gli immobili non abitati disseminati sul territorio italiano.

 

Un’altra importante novità prevede l’inclusione tra le abitazioni principali, e quindi soggette all’applicazione dell’IMU, delle case familiari assegnate al genitore affidatario dei figli da provedimento del giudice.

 

I conduttori di immobili non saranno più gravati dall’IMU, la quale sarà a carico esclusivamente dei proprietari locatori.

 

In tema di aliquote viene dato più potere ai sindaci, conferendo loro la facoltà di ridurre, aumentare o abolire l’imposta, deliberando la decisione in consiglio comunale: l’aliquota base è l’8,6 per mille, con la possibilità di aumentarla fino al 10,6 per mille. Solo per l’anno 2020 sarà possibile aumentare l’aliquota fino all’ 11,4 per mille solo per i Comuni che avevano già applicato aumenti di IMU e Tasi.

 

Le altre aliquote sono le seguenti:

 

– 0,1% sui fabbricati rurali di tipo strumentale;

 

– 0,1% elevabile allo 0,25% per gli immobili non locati delle imprese di costruzioni,

 

– 0,76% per i terreni agricoli;

 

– 0,76% per i fabbricati appartenenti alla categoria D.

 

Viene confermata l’esenzione per la prima casa, estendendola anche alle pertinenze relative alle categorie catastali C6,C7 e C2.

Anche le scadenze restano invariate, al 16 giugno per l’acconto (o unica soluzione) e al 16 dicembre per il saldo.

 

Sono confermate, infine, le agevolazioni al 50% per chi concede la propria abitazione in comodato d’uso gratuito ai propri figli o per gli immobili inagibili/inabitabili e al 25% per chi concede in locazione una seconda o terza casa con contratto a canone concordato.


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